Violazione patto di non concorrenza
VIOLAZIONE DI ACCORDI POST-LAVORATIVI
Indagini finalizzate a ottenere il risarcimento per responsabilità contrattuale.
Per prevenire azioni concorrenziali da parte di ex dipendenti, il datore di lavoro può richiedere la sottoscrizione di un patto di non concorrenza. Questo accordo, autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., può essere firmato all’inizio, durante o al termine del rapporto professionale.
Il Codice Civile, art. 2105, vieta al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con l’azienda, sia per proprio conto che per conto di terzi, e di divulgare o impiegare informazioni riservate relative all’organizzazione interna o ai processi produttivi, qualora ciò possa causare un danno al datore di lavoro.
Anche in mancanza di un accordo formale, la normativa tutela l’impresa da comportamenti scorretti di ex collaboratori che, una volta concluso il contratto, decidano di lavorare per realtà concorrenti.
Il patto di non concorrenza ha una validità massima di 5 anni, decorre dalla cessazione del contratto e include un compenso economico per il lavoratore. Se durante questo periodo l’ex dipendente rivela informazioni strategiche, procedure aziendali o tecnologie riservate, l’azienda ha pieno diritto di promuovere un’indagine e richiedere un risarcimento per inadempienza contrattuale.
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA PER INFRAZIONE DEL PATTO
L’intervento del nostro team consente di raccogliere prove su condotte concorrenziali messe in atto da ex dipendenti, con l’obiettivo di bloccare comportamenti dannosi e richiedere una compensazione economica adeguata.
CASI FREQUENTI DI VIOLAZIONE DEL PATTO
– Diffusione di dati aziendali o informazioni riservate
– Impiego non autorizzato di strumenti, brevetti o soluzioni proprietarie
– Comunicazione a terzi di procedure interne e metodologie operative