FAQ Agiter
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Domande frequenti su AGITER Milano Centro
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1) In che modo si può riconoscere un investigatore autorizzato rispetto a uno abusivo?
Come riconoscere un investigatore privato autorizzato
Un investigatore è considerato regolarmente abilitato solo se dispone di una licenza prefettizia, concessa dalla Prefettura territorialmente competente. Tale documento deve essere ben visibile presso la sede operativa e accompagnato da una tabella delle tariffe ufficiali depositata presso gli uffici preposti.
Un soggetto abusivo, al contrario, agisce senza autorizzazione, non presenta alcun tariffario ufficiale e spesso offre compensi anomali o trattative informali. È frequente che riceva i clienti in luoghi inadatti come bar, alberghi o locali pubblici, privi di una sede fisica riconoscibile.
Attualmente, grazie alla facilità di verifica online, è possibile identificare i professionisti regolari attraverso:
– Presenza di un sito web istituzionale, completo di sede, partita IVA e recapiti verificabili
– Numero fisso aziendale a supporto del cellulare, ulteriore segnale di serietà
AG.I.TE.R. Investigazioni è in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Prefettura di Roma e da oltre dieci anni opera nel pieno rispetto della normativa, garantendo professionalità e trasparenza.
2) È possibile per un cittadino svolgere indagini investigative?
Categoricamente NO. Le attività investigative sono riservate esclusivamente a soggetti in possesso di una licenza prefettizia, rilasciata in conformità all’art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Un privato cittadino non può raccogliere informazioni su terzi, né agire per conto proprio o altrui svolgendo pedinamenti o registrazioni con scopi investigativi.
Anche azioni come riprendere, fotografare o seguire una persona per raccogliere prove senza autorizzazione rappresentano una violazione della legge e possono configurare reati penali. Solo un investigatore privato regolarmente autorizzato può svolgere queste attività nel pieno rispetto della normativa vigente.
3) È legale ascoltare o intercettare le telefonate di un’altra persona?
Nel modo più assoluto
NO. Ascoltare o intercettare telefonate altrui costituisce un reato molto grave, disciplinato dall’articolo 617 del Codice Penale.
Chiunque, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, utilizzi dispositivi o tecnologie per captare o impedire comunicazioni telefoniche tra terzi, può essere punito con la reclusione da 6 mesi fino a 4 anni.
Si tratta di un crimine contro la persona, severamente sanzionato per proteggere la riservatezza e la libertà individuale. Solo l’autorità giudiziaria, nell’ambito di procedimenti ufficiali, può autorizzare legalmente intercettazioni telefoniche.
4) La vostra Agenzia opera anche all’estero per lo svolgimento di indagini?
La nostra Agenzia è pienamente operativa anche a livello internazionale, con indagini condotte nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi interessati.
Nel corso degli anni abbiamo acquisito una solida esperienza nel campo investigativo estero, intervenendo sia direttamente sia attraverso collaborazioni con agenzie partner selezionate e affidabili.
Grazie a questa rete e alla nostra competenza, siamo in grado di affrontare anche incarichi complessi al di fuori del territorio nazionale, garantendo sempre riservatezza e professionalità.